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detrazione fiscale risparmia il 55% sulla sostituzione dei tuoi infissi
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 Legge 27 Dicembre 2006 n.296

Prorogata detrazione 55% nel 2011

Prorogata detrazione 55% nel 20112

 

 

Risparmio energetico - detrazione / bonus  fiscale

 

Sostituendo i vecchi infissi con infissi in PVC ad alto valore di isolamento termico, si risparmia energia!

Il risparmio energetico si traduce in risparmio economico.

La INFISSI POINT non si occupa di pratiche burocratiche ai fini di ottenere lo sgravio fiscale, tutte le operazioni inerenti alla richiesta sono a carico del Cliente.

 

 

Manovra Salva Italia del Governo Monti.

 

Prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% per gli interventi inerenti alla sostituzione degli infissi a risparmio energetico.

 

Ancora per un anno sarà possibile usufruire del bonus del 55%.

 

Restano invariate le attuali condizioni: recupero fiscale pari al 55% in dieci anni con un limite massimo della detrazione di € 60.000.

 

Per poter usufruire delle agevolazioni, i serramenti e gli infissi acquistati devono rispettare i valori di trasmittanza termica facendo riferimento alla zona climatica di appartenenza. I serramenti e gli infissi in PVC della INFISSI POINT rispettano tutti i requisiti e sono idonei per usufruire di tale bonus.

 

 

Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni.

 

19/11/2010 - Sarà prorogata a tutto il 2011 la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

 

La Camera ha infatti approvato la Finanziaria (Legge di Stabilità 2011) con l’emendamento che dà la possibilità di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, sostenute fino al 31 dicembre 2011.
 
Unica modifica al bonus: la detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.
 
Nel 2011 il bonus fiscale dovrebbe generare maggiori entrate Iva per 124,8 milioni di euro; dal 2012 (anno in cui si comincerà a detrarre le spese del 2011) la misura dovrebbe costare allo Stato circa 300 milioni di euro. Il costo complessivo per lo Stato, nei dieci anni di detrazione, sarà pari a 1,8 miliardi di euro.

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO
“Art. 1 Comma 47-bis. Le disposizioni di cui l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.2.”

LA VICENDA
La scorsa settimana il viceministro all’Economia, Giuseppe Vegas aveva annunciato che “la proroga al 2011 della detrazione Irpef del 55% sulle spese per l’efficientamento energetico degli edifici non trova spazio nella Legge di stabilità”. L’esclusione della proroga dalla Finanziaria aveva scatenato le proteste degli operatori dei settori interessati dal bonus, inducendo il relatore Marco Milanese ad affermare che il Governo avrebbe inserito la proroga del 55% nel decreto Milleproroghe; intenzione confermata dal viceministro Vegas.


I COMMENTI
La detrazione del 55% resta quindi in vigore, ma solo fino al 31 dicembre 2011. Si tratta di un orizzonte temporale molto breve, confrontato con i programmi di investimento per l’efficienza energetica dei privati ma soprattutto delle aziende. Inoltre, la scelta di allungare a dieci anni il periodo di detrazione rende meno conveniente gli investimenti.

“Prendiamo atto della scelta del Governo di espandere in 10 anni le rate” - ha detto Raffaella Mariani, capogruppo PD in Commissione Ambiente della Camera, aggiungendo che il PD continuerà ad insistere perché la detrazione del 55% “divenga una misura stabile e possa allargarsi ad altri settori come ad esempio edifici pubblici e case popolari”.

Assistal, Associazione costruttori di impianti, esprime la sua soddisfazione per la proroga del 55% e confida che il provvedimento non sia modificato dal Senato. La dilazione del periodo di utilizzo della detrazione - secondo Assistal - rischia però di ridurre i positivi effetti che l’incentivo ha generato sul mercato e potrebbe rallentare il raggiungimento, entro il 2020, degli obiettivi del pacchetto energia fissati dall’Unione Europea.

I PROSSIMI STEP
La Finanziaria è stata approvata oggi dalla Camera senza ricorrere alla fiducia. La prossima settimana passerà al Senato che dovrà dare il via libera definitivo entro il 10 dicembre.

Fonte edilportale.com

 

Alcuni consigli pratici:

  • Il pagamento per l'acquisto dei serramenti va effettuato tramite bonifico bancario;
  • La INFISSI POINT rilascia il certificato ove si attesta che i serramenti venduti rispondono ai valori previsti per legge in materia di risparmio energetico;
  • Dopo l'acquisto il Cliente ha tempo 90 giorni per registrarsi presso il sito www.acs.enea.it
  • Nella successiva dichiarazione dei redditi si inserisce la copia della ricevuta elettronica ricevuta dalla "ENEA" al mometo della registrazione e detrarre l'importo dall'intero pagamento.

 

Descrizione della Legge Finanziaria:

La legge finanziaria 2007 e precisamente la legge 27 dicembre 2006, n. 292, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ai commi dal 344 al 350 dell’articolo 1, prevede alcune agevolazioni tributarie per alcuni tipi di interventi per il risparmio energetico negli edifici, tra i quali:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
- miglioramento dell’isolamento di strutture opache e trasparenti,
- installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le spese per la certificazione energetica o per l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in funzione del tipo di intervento.

Le tipologie di intervento previste sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori prescritti nell’allegato C, numero 1), tabella 1) del Decreto Legislativo n. 192/2005 con un valore massimo della detrazione non superiore a 100.000 euro;
  • interventi su edifici esistenti, loro parti, o su unità immobiliari, che riguardino il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali superiori ed inferiori, delle finestre comprensive di infissi, a condizione di conseguire i requisiti di trasmittana termica U riportati nella tabella di cui alla tabella 3 della legge n. 292/2006 con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
  • interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, per usi industriali o per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con un valore massimo della detrazione non superiore a 30.000 euro.

Modalità di accesso alla detrazione:

 
Alla detrazione d’imposta è possibile accedere nel rispetto:

  • dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni;
  • del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, e successive modificazioni;
  • del decreto che i Ministeri, dell’economia e delle finanze di concerto con lo sviluppo economico, emaneranno entro il 28 febbraio 2007,

      ed a condizione che:

  • un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti;
  • il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica con la precisazione che l’acquisizione della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 192/2005, può essere acquisita soltanto se la stessa se la stessa è stata introdotta dalla regione o dall’ente locale mentre negli altri casi basta un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, che riporti per l’edificio o per l’unità immobiliare i valori di fabbisogno di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per lo specifico caso o, se assenti tali limiti, quelli previsti per edifici di nuova costruzione.

L’attestato di qualificazione energetica deve comprendere, anche, la indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.

Fonte http://www.lavoripubblici.it/ 

 

                           

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